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In base al DPCM 28 dicembre 2016 di approvazione, ai fini dell’esecutività, della deliberazione dell’Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016, integrata dalla determina del Segretario generale n. 13/2017 del 1 febbraio 2017, si comunicano le seguenti modalità di versamento del contributo relativo al 2017 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto.
Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila).
Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2016.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all’Autorità, entro il 28 aprile 2017, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 139/2016 ha previsto che dal totale dei ricavi possono essere esclusi:
Nella delibera dell’Autorità n. 139/2016 è previsto che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavi, il contributo sia versato dall’impresa consorziata o dal consorzio.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del Codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare i due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 28 aprile 2017, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03 Y010 0501 0040 0000 0218 000. Nella causale del versamento devono essere specificati:
I soggetti tenuti al versamento del contributo, entro i termini previsti, rispettivamente, per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e per il saldo finale, devono dar notizia all’Autorità dell’avvenuto pagamento accedendo all’area riservata.
Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 28 aprile 2017 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2017 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Equitalia S.p.A., e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Nell’area riservata, cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo e dichiarazione del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Pursuant to Article 37(6)(b) of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted with amendments into Law No 214 of 22 December 2011, as amended by Article 16(1)(a-bis) and (a-ter) introduced by Law No 130 of 16 November 2018, converting Decree-Law No 109 of 28 September 2018, “the economic operators in the transport sector for which the Authority has actually started, in the market in which they operate, to exercise the responsibilities or perform the activities provided for by law” are required to pay an annual contribution to the Transport Regulation Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”). The amount of the contribution is set yearly by an act of the Authority – which is subject to the Prime Minister’s endorsement, in agreement with the Minister of Economy and Finance. Such contribution shall not exceed 1 per thousand of the turnover derived from the exercise of the activities carried out in the last financial year.
The contribution for the operational costs is aimed at ensuring the financial autonomy of the Authority and the smooth performance of the tasks assigned to it by law.
Yes. The entities subject to the obligation to pay the corresponding annual contribution are specified for each year of reference.
In the case of controlled or affiliate entities referred to in Article 2359 of the Italian Civil Code or subject to management and coordination pursuant to Article 2497 of the Italian Civil Code, including through commercial relations within the same group, each entity is required to pay an autonomous contribution, the amount of which shall be calculated in relation to the revenues entered in the financial statements deriving from the activity carried out by the individual company.
Nella delibera dell’Autorità n. 139/2016 è previsto che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavi, il contributo sia versato dall’impresa consorziata o dal consorzio.
Without prejudice to the criminal penalties provided for by law in the event of false declarations, the failure or late transmission of the declaration, and the reporting of incomplete or untrue data in the model, results in the application of the penalties referred to in converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011.
The Authority retains the power to impose penalties – pursuant to Article 37 of Decree-Law No 201 of 6 December 2011, converted, with amendments, into Law No 214 of 22 December 2011 – in the event of failure or late transmission of the declaration, as well as in case of reporting of incomplete or untrue information.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni pervenute all’Autorità contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
In case of payment of contributions not due or paid in excess, it is possible to submit to the Authority, within the fifth year following that in which the payment was made, a reasoned request for reimbursement, accompanied by appropriate supporting documentation.
For general information or operational support, please write to the following ordinary e-mail address: info-contributo@autorita-trasporti.it.
To submit formal requests or communications of a legal nature that need to be entered in the general register, please write to the following certified e-mail address: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it.
Telephone service is not available.
Il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 28 aprile 2017 per l’acconto relativo ai due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2017 per il saldo finale comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Equitalia S.p.A., e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento.
E’ fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
Il contributo per l’anno 2017 deve essere versato in misura pari ai due terzi dell’importo entro il 28 aprile 2017; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03 Y010 0501 0040 0000 0218 000.
Nella causale del versamento devono essere specificati inderogabilmente i seguenti contenuti minimi:
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell’Autorità.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all’Autorità, entro il 28 aprile 2017, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo: https://secure.autorita-trasporti.it.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell’ultimo bilancio approvato al 18 gennaio 2017, data di pubblicazione della delibera n. 139/2016.
Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera dell’Autorità n. 139/2016 ha previsto che dal totale dei ricavi possono essere esclusi:
Le imprese riunite in consorzio possono scomputare i relativi ricavi qualora il contributo sia in capo e versato dal consorzio o in alternativa i consorzi di imprese di trasporto possono scomputare i relativi ricavi qualora il contributo sia in capo e versato dalle imprese consorziate.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 18 gennaio 2017, data di pubblicazione della delibera n. 139/2016, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto.
Sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila).
Non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2016.
Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2017 il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
Con la delibera n. 139/2016, approvata con D.P.C.M. 28 dicembre 2016 e pubblicata Il 18 gennaio 2017, ed integrata con determina del Segretario generale n. 13/2017 del 1 febbraio 2017, l’Autorità ha provveduto a definire le aliquote del contributo relativo all’anno 2017 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 18 gennaio 2017, data di pubblicazione della delibera n. 139/2016.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono le imprese che svolgono le seguenti attività:
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 del Codice civile anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
Nella delibera dell’Autorità n. 139/2016 è previsto che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavi, il contributo sia versato dall’impresa consorziata o dal consorzio.
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