I soggetti tenuti al versamento del contributo sono gli operatori economici che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
L’espressione in parola indica una categoria residuale di attività e/o prestazioni, non ricomprese in quelle precedentemente elencate nel suddetto articolo 1, comma 1, che rivestono un ruolo prodromico o accessorio o ausiliario o strumentale al trasporto e/o alla logistica. A fini esemplificativi e senza pretesa di esaustività, si annoverano in tale ambito le prestazioni di imballaggio, pallettizzazione, facchinaggio, supporto alle varie fasi logistico-trasportistiche, consolidamento oltre alle attività di General Sales Agent (GSA), General Cargo Agent (GCA) e General Sales & Service Agent (GSSA).
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
Con delibera n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, approvata con D.P.C.M. 4 febbraio 2025, nel testo consolidato con le integrazioni approvate con la delibera n. 1/2025 del 9 gennaio 2025, e pubblicata il 19 febbraio 2025, nonché integrata con determina del Segretario generale n. 24/2025 del 17 marzo 2025, l’Autorità ha provveduto a definire l’aliquota del contributo relativo all’anno 2025 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025 è pari allo 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024.
Sì, l’articolo 2, comma 16, della delibera n. 183/2024 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2024 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2025, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera n. 183/2024, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 24/2025, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi:
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi sono esclusi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, si possono escludere i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.
Sì, i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.
Sì, i gestori di infrastrutture portuali escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali escludono inoltre gl’importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell’esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata.
Le imprese meramente autorizzate all’effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio, escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.
A favore dei gestori di infrastrutture autostradali la delibera n. 183/2024 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi: (i) i proventi derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all’utenza.
Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), è prevista l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle seguenti componenti: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
I soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci escludono i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l’autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.
A favore degli operatori economici eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima la delibera n. 183/2024 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
A favore dei soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, la delibera n. 183/2024 prevede la possibilità di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Quanto all’individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni via mare e via aerea il medesimo articolo 2, comma 14 della delibera n. 183/2024 rinvia alle regole stabilite, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per i vettori aerei.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
Il disposto dell’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha escluso la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall’anno 2024.
Si evidenzia che, data la specifica finalità perseguita dalla norma, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici). Pertanto, gli operatori del settore dell’autotrasporto merci che hanno conseguito ricavi derivanti da prestazioni connesse a servizi logistici, ovvero ad una o più delle altre attività elencate all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 183/2024, sono comunque tenuti per il 2025 all’adempimento dichiarativo di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 183/2024.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
a) per il trasporto passeggeri:
a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
b) per il trasporto merci:
b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
b2) trasporto internazionale, attraverso l’applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.
Le imprese con fatturato superiore a € 7.000.000,00 (settemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 15 maggio 2025, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identità.
Le imprese consorziate con fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi di ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto che li esentino dalla corresponsione del contributo, sono comunque tenute ad effettuare la dichiarazione, avvalendosi del servizio messo a disposizione dall’Autorità entro il 15 maggio 2025, dando particolare evidenza dei dati anagrafici ed economici sia della società consorziata che del Consorzio di appartenenza. Ciò, soprattutto, nell’ottica di rappresentare eventuali ricavi derivanti da attività svolte al di fuori del perimetro consortile.
Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora.
punto 18 della determina del Segretario generale n. 24/2025 del 17 marzo 2025, prevede che, a corredo della dichiarazione, debba essere sottoscritto e depositato un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Qualora tali esclusioni siano superiori alla soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione sottoscritta, a scelta dell’operatore economico, dalla società di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto.
Nel caso in cui l’operatore economico non abbia già nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale, oppure il collegio sindacale, in quanto non risulta obbligato in base alla legge e non ha comunque provveduto su base volontaria, allora dovrà necessariamente conferire uno specifico incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.
Si precisa che l’attestazione deve avere ad oggetto esclusivamente il citato prospetto analitico di dettaglio delle esclusioni, sia con riferimento alla correttezza formale degli importi esposti ed alla loro riconducibilità alle registrazioni contabili ed al bilancio d’esercizio, che alla loro sostanziale conformità rispetto a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, integrata dalla determina del Segretario generale n. 24/2025 del 14 marzo 2025.
Laddove applicabile, si richiama il Documento di Ricerca n. 250 “Procedure richieste dalla società (incarichi di agreed-upon procedures)” pubblicato a dicembre 2022 da Assirevi – Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale che, a sua volta, recepisce quanto previsto dallo Standard ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures” emanato ad aprile 2020 da IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board.
Tali regole rivestono carattere generale e sono indirizzate a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica e dall’ubicazione della sede legale.
Quanto, invece, al trasporto aereo e marittimo internazionale di passeggeri e/o merci, ai fini dell’individuazione della parte di origine/destinazione/scalo in Italia e con riferimento al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 e n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 183/2024 potrà essere elaborata assumendo a riferimento i dati indicati nel Quadro VE “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” della pertinente dichiarazione IVA, nonché, in assenza di puntuali criteri per la quantificazione della percorrenza nel territorio nazionale, le percentuali forfetarie richiamate dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Il contributo per l’anno 2025 deve essere versato in misura pari a due terzi dell’importo entro e non oltre il 15 maggio 2025; il terzo residuo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2025.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile anche nella sezione “Servizi on-line” al link https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2025”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene materialmente eseguito da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere chiaramente formalizzati in via separata per le singole società.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 15 maggio 2025 per l’acconto relativo a due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2025 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.