No:
Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come “l’Autorità”). Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte.
Il contributo per gli oneri di funzionamento serve a garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità ed il regolare svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
Sì. Per ogni anno di riferimento sono indicati i soggetti tenuti alla relativa contribuzione annuale.
I soggetti tenuti al versamento del contributo sono gli operatori economici che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
In base all’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, si definiscono in tal modo le stazioni passeggeri (relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l’esercizio ferroviario); gli scali merci; gli scali di smistamento e le aree di composizione dei treni (ivi comprese le aree di manovra); le aree, gli impianti e gli edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; i centri di manutenzione (ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati); le altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni; le infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari; gli impianti e le attrezzature di soccorso; le aree o gli impianti per l’approvvigionamento di combustibile (i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente).
Con l’espressione servizi “non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie” si intende ricomprendere, in aggiunta ai servizi c.d. di base (prestazioni effettuate in uno degli impianti di servizio annoverati dall’allegato II, punto 2 della direttiva 2012/34/UE e dall’art. 13, comma 2 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112), sia i servizi complementari che quelli ausiliari contemplati dall’art. 13, commi 9 e 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Si ricomprendono dunque le seguenti attività, in quanto servizi complementari: fornitura della corrente di trazione, preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento idrico dei treni, controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, assistenza alla circolazione di treni speciali e servizi di manovra. Ciò, oltre ai seguenti servizi ausiliari: accesso alla rete di telecomunicazioni, fornitura di informazioni complementari, ispezione tecnica del materiale rotabile, servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri, servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
L’espressione in parola indica una categoria residuale di attività e/o prestazioni, non ricomprese in quelle precedentemente elencate nel suddetto articolo 1, comma 1, che rivestono un ruolo prodromico o accessorio o ausiliario o strumentale al trasporto e/o alla logistica. A fini esemplificativi e senza pretesa di esaustività, si annoverano in tale ambito le prestazioni di imballaggio, pallettizzazione, facchinaggio, supporto alle varie fasi logistico-trasportistiche, consolidamento oltre alle attività di General Sales Agent (GSA), General Cargo Agent (GCA) e General Sales & Service Agent (GSSA).
Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
Le ADR (Alternative Dispute Resolution) sono procedure di risoluzione alternativa delle controversie che hanno il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e professionisti (ad esempio l’impresa di trasporto), con conseguente snellimento del carico giudiziario, dal momento che si procede per vie “alternative” senza ricorrere al giudice. Inoltre, si evita che gli utenti, scoraggiati dai costi e dalla durata del procedimento giudiziario, rinuncino alla tutela dei propri diritti.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: Controversie di consumo – ADR, risoluzione alternativa delle controversie.
Tra le ADR rientra la conciliazione, una procedura extra-giudiziale che prevede l’intervento di un terzo imparziale, il Conciliatore, il quale non decide sulla lite, ma aiuta le Parti a trovare un accordo.
Sulla base dei poteri conferiti dalla normativa primaria, l’Autorità ha approvato la “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118” (Delibera n. 21/2023).
Serve a tentare di risolvere in via amichevole una controversia fra un utente e un’impresa di trasporto con l’aiuto di un Conciliatore. In base alla normativa vigente, per le controversie individuate dall’Autorità, il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce presupposto necessario prima di rivolgersi al Giudice.
Per ulteriori informazioni si rinvia a questa pagina.
ConciliaWeb è una piattaforma online utilizzata dall’Autorità – concessa in riuso da AGCOM – per la soluzione delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori.
Maggiori informazioni sulle modalità di accesso, su come si svolge la procedura, sono disponibili alla pagina informativa ConciliaWeb.
L’istanza di conciliazione, ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, può essere presentata, in alternativa, dinanzi:
Il Servizio conciliazioni dell’Autorità assicura in maniera gratuita, tramite la piattaforma ConciliaWeb, lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuate dalla Disciplina.
È possibile rivolgersi al Servizio conciliazioni ART solo nei casi in cui non sia disponibile un’altra procedura gratuita per l’utente innanzi: (i) ad organismi ADR iscritti nell’apposito elenco, visionabile a questa pagina, oppure (ii) alle Camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il Conciliatore è una figura imparziale e neutrale, formata sulle tecniche di mediazione e sul settore dei trasporti (con particolare riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi), che aiuta le Parti a raggiungere un accordo amichevole per risolvere la problematica.
Il Conciliatore, ove ne ravvisi i presupposti, ha la facoltà di formulare una proposta di soluzione della controversia, che le Parti possono accettare o rifiutare.
La procedura di conciliazione attivata tramite ConciliaWeb è gratuita.
Qualora ci si avvalga di un delegato, è l’utente che, scegliendo il delegato, concorda le eventuali condizioni economiche per le sue prestazioni.
Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di SPID o CIE o non abbia accesso a internet, è possibile presentare l’istanza di conciliazione tramite un delegato (professionista o persona di fiducia, ad esempio anche un familiare) che possegga uno di tali strumenti, oppure tramite un’associazione dei consumatori o un ente esponenziale in possesso dei requisiti richiesti dalla Disciplina.
Per i soggetti non residenti in Italia, è possibile presentare l’istanza previa registrazione nella piattaforma ConciliaWeb.
Si fa presente che ConciliaWeb è facilmente utilizzabile anche tramite smart phone.
In caso di situazioni particolari di difficoltà di accesso alla piattaforma è possibile inviare una segnalazione e-mail all’indirizzo: supporto_conciliaweb@autorita-trasporti.it.
In caso di passeggeri minorenni, il genitore/la persona esercente potestà genitoriale, nonché il tutore/curatore può presentare istanza di conciliazione autonomamente tramite ConciliaWeb allegando la documentazione richiesta dalla Disciplina (titolo di viaggio, e copia del reclamo di prima istanza ed eventuale risposta fornita dall’operatore) e autocertificando, (art. 46 – D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445) la potestà genitoriale/tutela/curatela.
Qualora per la presentazione dell’istanza si intenda delegare altra persona di fiducia o “soggetti accreditati” (associazione di consumatori, ente esponenziale, avvocato), si richiede di autocertificare, all’interno della delega conferita, la potestà genitoriale/tutela/curatela, allegando, oltre al proprio documento di identità, anche il documento del minore, nella apposita sezione relativa ai dati dell’istante.
Se l’istanza coinvolge più passeggeri, tra cui uno o più minorenni, è possibile procedere nelle medesime modalità alla presentazione dell’istanza (autonomamente, fornendo relativa autocertificazione; o tramite delega/procura ad altri soggetti, attestando i relativi poteri di rappresentanza del minore).
In tal caso, il nominativo del/dei passeggero/i minorenne/i deve essere indicato attraverso la funzione “aggiungi istante” allegando, sempre in tale sezione, il relativo documento di identità.
Sì. Se quando si presenta l’istanza di conciliazione l’operatore ha già inviato una risposta al reclamo, è sempre necessario allegarla, pena l’inammissibilità dell’istanza che può essere rilevata, oltre che dall’operatore, dal Servizio conciliazioni ART o dal Conciliatore.
Per attivare la procedura di conciliazione non è necessario essere rappresentato da qualcuno: sia il reclamo di prima istanza (da inviare all’operatore), che l’istanza di conciliazione possono essere presentati in autonomia. La procedura tramite il ConciliaWeb risulta essere facilmente accessibile e utilizzabile.
Tuttavia, è possibile farsi rappresentare da una qualsiasi persona di fiducia, o da un “soggetto accreditato” (associazione di consumatori, ente esponenziale, avvocato): in questo caso, è necessario compilare una delega, sulla base di apposito modello, disponibile alla pagina ConciliaWeb.
È necessario evidenziare che:
Non sono previsti specifici diritti in relazione ad eventuali sanzioni emesse a bordo per irregolarità del biglietto. In caso di mancata soluzione da parte dell’impresa, è possibile rivolgersi al Giudice Ordinario o avvalersi di meccanismi extra-giudiziali di risoluzione di altri organismi ADR che accettino questo tipo di controversie.
Se risulta pendente un’azione davanti al Giudice, l’istanza di conciliazione per la stessa controversia è inammissibile, a meno che non sia il Giudice a disporre l’esperimento del tentativo di conciliazione. In tal caso è necessario produrre in sede di presentazione dell’istanza, o in sede di integrazione documentale, il provvedimento del Giudice di rinvio in conciliazione.
Sì, però si suggerisce di attendere perché il problema potrebbe trovare una soluzione con la risposta dell’impresa che, in certi casi, può avvenire in tempi superiori ai 30 giorni.
Nel caso in cui non si trovi l’operatore economico nei confronti del quale si vorrebbe avviare una conciliazione su ConciliaWeb, è possibile che lo stesso non si sia ancora registrato alla piattaforma, oppure che abbia attivato, anche tramite un protocollo di negoziazione paritetica, una procedura non onerosa per l’utente. In tal caso non è possibile presentare un’istanza al Servizio conciliazione ART.
Attualmente, sono disponibili le seguenti procedure di conciliazione paritetica, gratuite per l’utente, accessibili alle pagine:
Negli altri casi, è possibile segnalare di non aver trovato l’operatore all’indirizzo e-mail: supporto_conciliaweb@autorita-trasporti.it.
Il mandato conferito all’avvocato non deve essere necessariamente quello scaricato dal sito web istituzionale dell’Autorità (sezione DELEGHE E MANDATI, documento: Mandato per avvocato), ma deve riportarne i contenuti, con riguardo in particolare all’identificazione del mandante e della controversia (riferimenti del viaggio e dell’operatore), ai poteri conferiti al mandatario, alle dichiarazioni, compresa quella relativa alle modalità di pagamento, nonché al consenso informato in materia di trattamento dati personali.
L’istanza di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART deve essere presentata entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico ed esclusivamente tramite la piattaforma ConciliaWeb.
È necessario sapere che fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.
La procedura telematica prevede che, nei primi 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, le Parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma, per scambiare eventuali proposte di accordo transattivo (negoziazione diretta). Decorso inutilmente tale periodo, il conciliatore può intervenire e aiutare le Parti a raggiungere un accordo. Tutte le comunicazioni avvengono tramite una chat all’interno della piattaforma. Entro 30 giorni (termine non perentorio), se non ravvisa gli estremi per un accordo o per continuare la trattativa, il Conciliatore formula una proposta di mancato accordo, cui segue un verbale di esito negativo firmato e protocollato.
In ogni caso, decorsi i 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, anche se il verbale non è ancora stato emesso, l’utente può rivolgersi alla giustizia ordinaria, avendo formalmente adempiuto all’onere di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione che, in caso di ricorso al Giudice, verrà dichiarato estinto.
La Disciplina prevede che “Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto“.
Pertanto, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza regolare e completa, è possibile adire il giudice anche in assenza di un verbale. Per dimostrare l’avvenuta presentazione dell’istanza, nel fascicolo documentale è disponibile il “formulario” che contiene il numero di protocollo e la data di presentazione dell’istanza.
Se l’utente, a seguito della presentazione dell’istanza, non partecipa alla procedura di conciliazione, si procede all’archiviazione dell’istanza per mancata partecipazione e non viene redatto un verbale di esito negativo.
La procedura prevede che, nei primi 10 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica, le Parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma in assenza del Conciliatore, per scambiarsi eventuali proposte e raggiungere un accordo transattivo, formalizzato in un apposito documento.
Tale fase di negoziazione diretta tra le Parti è molto utile e veloce. Decorso tale termine senza che le Parti abbiano trovato un accordo viene nominato il Conciliatore, che, a quel punto, interviene per agevolarle nella ricerca di una soluzione conciliativa.
L’eventuale accordo che si raggiunge con la conciliazione è formalizzato in un verbale che ha valore di titolo esecutivo.
I Conciliatori sono tenuti al rispetto di un Codice deontologico e formulano un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.
In caso di incompatibilità o conflitto di interesse, il Conciliatore designato deve astenersi dall’assumere l’incarico dichiarando il fatto impeditivo al Servizio conciliazioni ART, ovvero cessare dall’incarico nei casi in cui l’incompatibilità o il conflitto di interesse si verifichi nel corso della procedura.
I documenti del fascicolo e lo scambio di comunicazioni sono visibili esclusivamente dalle Parti e dal Conciliatore, il quale è tenuto alla riservatezza e al rispetto del Codice deontologico.
Il medesimo obbligo di riservatezza incombe anche su entrambe le Parti.
Inoltre, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, ovvero in altra procedura di risoluzione non giurisdizionale della controversia aventi, anche parzialmente, il medesimo oggetto, salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite la piattaforma ConciliaWeb (tasto “comunicazioni tra le parti”). Sulla piattaforma sono disponibili anche tutti i documenti del fascicolo, che si possono scaricare.
Le specifiche tecniche per l’utilizzo della Piattaforma ConciliaWeb di cui alla Disciplina sono disponibili a questo link.
In fase di prima attuazione, la Disciplina prevede che il tentativo di conciliazione avvenga mediante scambio di messaggi non simultanei.
Il Conciliatore ha la facoltà di convocare un’udienza, se la ritiene utile, specialmente nei casi più complessi. In tal caso l’udienza può svolgersi in via telematica a mezzo Microsoft Teams o strumenti analoghi.
Se le Parti nel corso della procedura di conciliazione raggiungono l’accordo, il Conciliatore redige e sottoscrive un verbale, il quale dà atto dell’accordo, specificandone il contenuto.
Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo; in caso di mancato adempimento si può far valere direttamente di fronte al Giudice.
Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della procedura, le Parti non raggiungano un accordo, il Conciliatore, salvo che non ritenga opportune ulteriori interlocuzioni con le Parti, redige una proposta di verbale di mancato accordo. Se almeno una delle Parti accetta la proposta, o non si pronuncia entro 10 giorni dalla notifica della stessa, il Conciliatore sottoscrive il verbale di mancato accordo e lo comunica alle Parti.
Anche nel caso di mancata partecipazione dell’operatore, viene redatto un verbale di esito negativo, nel quale dà atto della partecipazione.
Il verbale di esito negativo consente all’utente di rivolgersi al Giudice, in quanto il tentativo di conciliazione si considera esperito.
Il tentativo di conciliazione si considera comunque esperito anche qualora dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza la procedura non si sia conclusa.
Il procedimento è archiviato, invece, in caso di istanza inammissibile, di mancata regolarizzazione dell’istanza, o per rinuncia o mancata partecipazione dell’utente.
Il Conciliatore ha la facoltà, quando ritiene che ci siano i presupposti, di formulare una proposta di accordo non vincolante per le Parti. La decisione spetta esclusivamente al Conciliatore.
Se la proposta è considerata soddisfacente, nulla vieta di risolvere la vertenza al di fuori della procedura online. In tal caso, tuttavia, l’istante dovrà rinunciare all’istanza di conciliazione previamente attivata innanzi al Servizio conciliazioni ART su ConciliaWeb.
Nel caso in cui l’impresa di trasporto non abbia rilasciato una copia del reclamo presentato, è possibile presentare l’istanza di conciliazione inserendo nella piattaforma ConciliaWeb, tra la documentazione, la ricevuta di presa in carico del reclamo da parte dell’operatore.
Nell’ambito del trasporto aereo è possibile attivare la procedura di conciliazione per le fattispecie rientranti nel quadro dei diritti previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
L’istanza di conciliazione mira alla risoluzione della controversia tra l’utente e il vettore.
Se, invece, si intende presentare un reclamo di seconda istanza per l’esercizio dei poteri sanzionatori per la violazione, da parte del vettore, dei diritti dei passeggeri di cui al citato regolamento (CE) n. 261/2004, è necessario rivolgersi all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
No, perché questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina.
È possibile, però che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
No, perché i regolamenti europei non prevedono specifici diritti in caso di rinuncia al viaggio da parte del passeggero, e quindi questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina.
È possibile, però, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
No, perché il regolamento (UE) n. 1177/2010 non prevede alcuna tutela in caso di danneggiamento dell’auto in stiva durante il viaggio, e quindi questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina.
È possibile, però, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
In primo luogo, si invita a verificare che l’e-mail associata allo SPID sia la stessa inserita nel profilo Conciliaweb e che la comunicazione contenente l’OTP non sia finita nello spam.
Si invita inoltre a non richiedere troppe volte l’OTP consecutivamente e a riprovare più tardi, verificando se sono arrivati o meno le comunicazioni via mail con gli OTP richiesti. In questo caso si invita a riprovare e se la problematica continua, di inviare una e-mail all’indirizzo conciliazioni@autorita-trasporti.it
In caso di violazione delle disposizioni dei Regolamenti UE relativi ai diritti dei passeggeri del trasporto:
il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi innanzitutto all’impresa di trasporto che effettua il servizio.
Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, i passeggeri possono rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione dei Regolamenti UE di riferimento.
Solo successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di trasporto, il passeggero può rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, inoltrando il proprio reclamo ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Autorità stessa nei confronti dei vettori o dei gestori di stazioni, autostazioni, terminali portuali in caso di eventuali violazioni dei Regolamenti UE di riferimento.
Invece, per risolvere una controversia, facendo valere le proprie pretese economiche, è possibile attivare una conciliazione.
Per maggiori informazioni, si veda la sezione ART per la tutela dei diritti.
Sì, il reclamo va presentato:
Si possono inoltrare reclami all’Autorità in caso di risposta insoddisfacente oppure, in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di trasporto secondo le seguenti:
No:
No. Il Bonus Trasporti è una misura di politica sociale rispetto alla quale attualmente l’Autorità di regolazione dei trasporti non esercita competenze.
Per ulteriori informazioni sul Bonus Trasporti è possibile consultare le specifiche FAQ messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, il decreto Interministeriale n. 5 del 29 luglio 2022 disciplina le modalità di erogazione del buono.
Consultando la lista è possibile, inoltre, verificare quali sono gli operatori di trasporto pubblico locale attivi per il bonus trasporti. In caso di problemi occorre rivolgersi direttamente agli operatori.
Per ottenere un rimborso o un indennizzo a causa di disservizi che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti a tutela dei diritti dei passeggeri è necessario, rivolgersi, anzitutto, all’impresa di trasporto. Successivamente, è possibile utilizzare la procedura di conciliazione innanzi al Servizio conciliazioni ART.
IMPORTANTE: l’istanza di conciliazione innanzi il Servizio conciliazioni ART è inammissibile se per la medesima controversia è possibile esperire un tentativo di conciliazione tramite una procedura gratuita innanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell’elenco degli organismi ADR dell’Autorità. Al momento, tali Organismi sono: Trenitalia; Trenord; Trenitalia TPER).
Per azionare il potere sanzionatorio dell’Autorità, è possibile invece presentare reclamo di seconda istanza attraverso il Sistema Telematico di acquisizione reclami – SiTe , o compilando gli appositi moduli.
No, l’Autorità non può intervenire direttamente in questi casi in quanto non rientrano tra le fattispecie tutelate dai regolamenti europei, a meno che la modifica della classe di viaggio non sia avvenuta a seguito di una soppressione del treno sul quale avrei dovuto viaggiare.
In questi casi, è consigliabile verificare le Condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria, che è tenuta a corrispondere la differenza di prezzo dovuta per la tratta corrispondente.
No:
I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.
Per i casi di quarantena/positività valgono, inoltre, le eventuali specifiche disposizioni della normativa nazionale (si veda, per maggiori dettagli, la FAQ “Ho prenotato un viaggio in nave e sono stato costretto a rinunciare a causa dell’emergenza Covid-19 in corso. Quali sono i miei diritti?)
I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.
Per i casi di quarantena/positività valgono, inoltre, le eventuali specifiche disposizioni della normativa nazionale (si veda, per maggiori dettagli, la FAQ “Ho prenotato un viaggio in autobus e sono stato costretto a rinunciare a causa dell’emergenza Covid-19 in corso. Quali sono i miei diritti?)
I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri nei diversi settori di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, con autobus) tutelano i passeggeri in caso di cancellazione del viaggio da parte del vettore. Nei casi di mancata partenza del passeggero, le condizioni di possibile rimborso dipendono dal tipo di biglietto (se è rimborsabile, se consente la ri-prenotazione, ecc.) e vengono specificate nelle condizioni di trasporto.
Il rimborso per rinuncia al viaggio deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascuna impresa ferroviaria quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Il rimborso deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio. La procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia.
Le richieste di rimborso non devono pertanto essere inviate all’Autorità. Si suggerisce, invece, di verificare direttamente sul sito web di ciascun vettore quali sono le modalità e i canali predisposti per effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, tali richieste.
Se il mio treno è in ritardo o viene cancellato, ho diritto anzitutto ad essere informato della situazione e dell’orario di partenza previsto non appena tale informazione è disponibile.
Se un servizio ferroviario viene soppresso in maniera stabile, ne deve essere data informazione con largo anticipo e con mezzi adeguati.
Inoltre, se è ragionevolmente prevedibile che il treno arrivi alla destinazione finale con un ritardo superiore a 60 minuti, l’impresa deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni:
Questi diritti spettano anche nel caso di c.d. “biglietti cumulativi”, ossia uno o più biglietti che rappresentano un unico contratto di trasporto per utilizzare servizi ferroviari consecutivi operati da una o più imprese ferroviarie. Attenzione: se il viaggio programmato comprende più servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie è bene verificare se si sta acquistando un “biglietto cumulativo”.
L’impresa ferroviaria è tenuta ad offrire attivamente la scelta, indicando le modalità da seguire.
Solitamente il diritto alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso deve essere esercitato nel momento in cui si verifica la cancellazione o il ritardo; l’impresa ferroviaria deve, in ogni caso, informare il passeggero e rendere agevole la scelta (ad esempio, se le biglietterie sono chiuse, il passeggero deve avere a disposizione altre modalità per esercitare tale diritto).
Se l’itinerario alternativo è fornito dalla stessa impresa ferroviaria o da un’altra impresa incaricata di provvedervi, il passeggero non deve sostenere costi aggiuntivi.
Se l’impresa non comunica le opzioni disponibili per il trasporto alternativo entro 100 minuti dall’ora di partenza previsto del servizio ritardato/cancellato, il passeggero può concludere un altro contratto di trasporto con altri fornitori e farsi rimborsare i costi adeguati e ragionevoli dall’impresa ferroviaria.
Per quanto riguarda i treni regionali e i treni nazionali soggetti a oneri di servizio pubblico (ad esempio gli Intercity), l’Autorità ha stabilito che nel momento in cui si verifica un disservizio l’impresa ferroviaria deve informare i passeggeri, tra l’altro, dei diritti spettanti e su come esercitarli con appositi annunci visivi e sonori in stazione e, ove pertinente, a bordo treno. Qualora in fase di acquisto del biglietto o di prenotazione del posto sia stato richiesto all’utente di fornire il proprio recapito cellulare o e-mail, le informazioni sono altresì fornite utilizzando tali recapiti.
In caso di non prosecuzione del servizio ferroviario, se il treno è bloccato sui binari, ove possibile, al passeggero spetta il diritto di usufruire di un servizio di trasporto alternativo tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio.
Se il servizio ferroviario è interrotto e non può più essere proseguito, o non può esserlo entro un termine ragionevole, il passeggero ha il diritto di usufruire quanto prima di servizi di trasporto alternativi.
Ho diritto ad un indennizzo – che deve essere richiesta all’impresa ferroviaria – quando il ritardo di arrivo alla destinazione indicata sul biglietto è stato superiore a 60 minuti. In tal caso ho diritto ad un risarcimento minimo pari al:
Le imprese ferroviarie possono sempre prevedere, nelle proprie Condizioni generali di trasporto, disposizioni migliorative per il passeggero.
Se si ritiene che il ritardo abbia provocato dei danni ulteriori, questi possono essere richiesti all’impresa ferroviaria secondo le normali regole della responsabilità contrattuale (in caso di risposta negativa da parte dell’impresa ferroviaria occorrerà perciò rivolgersi al Giudice Ordinario o utilizzare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, se disponibili).
Il diritto a ricevere il risarcimento viene meno se:
Non sempre:
Sì:
L’indennizzo può essere erogato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Qualora il passeggero lo richieda espressamente, il pagamento viene effettuato in denaro.
L’impresa ferroviaria è tenuta a versare l’indennizzo entro un mese dalla presentazione della domanda.
L’indennizzo viene calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo (nessuna detrazione, ad esempio, per tasse o spese telefoniche).
Nel caso di un viaggio composto da due o più tratte, qualora all’acquisto io abbia ricevuto due o più biglietti, devo verificare se la soluzione di viaggio acquistata è unica, ossia se il biglietto è un c.d. “biglietto cumulativo”: solo in questo caso, infatti, mi spettano tutti i diritti previsti dalla normativa con riguardo all’intero viaggio (come ad esempio: la scelta tra rimborso e trasporto alternativo; l’assistenza; l’indennizzo), e per questo motivo l l’impresa ferroviaria e i venditori di biglietti sono tenuti a fornire, già al momento dell’acquisto, un’informazione chiara e precisa sulla tipologia di biglietto di viaggio acquistato dall’utente e di conseguenza sui diritti che spettano allo stesso.
Per un viaggio che comprende una o più coincidenze, il biglietto o i biglietti acquistati nell’ambito di un’unica transazione commerciale da un’impresa ferroviaria costituiscono un biglietto cumulativo, e l’impresa ferroviaria è responsabile se il passeggero perde una o più coincidenze.
Se il biglietto o i biglietti sono acquistati in un’unica transazione commerciale e il venditore di biglietti o il tour operator hanno combinato i biglietti di propria iniziativa, il venditore di biglietti o il tour operator è tenuto a rimborsare l’importo totale pagato per tale transazione per il biglietto o i biglietti e, inoltre, a versare un indennizzo pari al 75 % di tale importo nel caso in cui il passeggero perda una o più coincidenze.
Sì:
Su richiesta, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta devono essere informate in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e dei treni.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovranno fornire gratuitamente l’assistenza sui treni e nelle stazioni dotate di personale (in particolare per salire e scendere dal treno); al passeggero è richiesto di dare un preavviso relativo alle proprie esigenze di assistenza 24 ore prima della partenza. L’assistenza comprende anche il diritto di essere accompagnati da un assistente personale (riconosciuto tale conformemente alle prassi nazionali), che viaggia a una tariffa speciale, da un accompagnatore, che viaggia gratuitamente, qualora sia richiesto dall’impresa, nonché da un cane di assistenza.
Nelle stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza a bordo del treno e durante la salita e discesa dal treno, qualora su di esso sia presente personale formato.
In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza durante la salita e discesa dal treno, qualora sia in servizio presso la stazione personale formato.
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto ad un risarcimento se l’impresa ferroviaria è responsabile della perdita o del danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità, che comprende:
Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di trasporto (imprese ferroviarie, gestori delle stazioni, venditori di biglietti e tour operator) sono tenuti a cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle seguenti condizioni:
No. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, inclusi i rispettivi assistenti personali.
Solo se è strettamente necessario per conformarsi a tali norme di accesso, l’impresa ferroviaria può richiedere che la persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata; in tal caso l’accompagnatore viaggia gratuitamente e di sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.
In mancanza di biglietteria o biglietteria self-service nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori devono essere informati in stazione:
Se nella stazione di partenza non sono presenti biglietterie, biglietterie self-service accessibili e altri modi accessibili per acquistare un biglietto in anticipo, le persone con disabilità hanno diritto di acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.
Per i treni ricompresi in contratti di servizio pubblico (ad esempio treni regionali, e molti intercity), nel caso di partenza da una stazione in cui non sia presente una biglietteria o un distributore automatico funzionante, l’impresa di trasporto è tenuta a consentire l’acquisto del biglietto a bordo senza alcun sovrapprezzo.
Sì, se del caso dietro pagamento di un corrispettivo.
A tal fine, è consigliabile contattare o consultare il sito web dell’impresa ferroviaria che offre il servizio di trasporto per verificare se il treno sul quale si intende viaggiare è attrezzato al trasporto di biciclette e, in tal caso, se il trasporto della bicicletta comporta un costo aggiuntivo.
A fronte di specifica richiesta, l’impresa ferroviaria è tenuta, già prima del viaggio, a fornire al passeggero tutte le informazioni relative all’accessibilità e alle condizioni di accesso a bordo del treno con la bicicletta.
Sui treni per i quali la prenotazione è obbligatoria, è possibile prenotare il trasporto di una bicicletta.
Se nonostante la prenotazione per una bicicletta il trasporto della stessa sia rifiutato senza un motivo debitamente giustificato, il passeggero ha diritto a un itinerario alternativo o a un rimborso, a un indennizzo e all’assistenza materiale (pasti e bevande).
Se a bordo del treno sono disponibili posti riservati alle biciclette, i passeggeri ripongono lì le loro biciclette. Se tali posti non sono disponibili, i passeggeri sorvegliano le loro biciclette e compiono ogni sforzo ragionevole per assicurare che le loro biciclette non arrechino pregiudizio o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie.
Le imprese ferroviarie possono limitare il diritto dei passeggeri di portare biciclette a bordo del treno per ragioni operative o di sicurezza, in particolare in conseguenza dei limiti di capacità applicabili durante le ore di punta o laddove il materiale rotabile non lo consenta, o in ragione del peso e delle dimensioni delle biciclette. Le condizioni per il trasporto di biciclette sono pubblicate sui siti web ufficiali di ogni impresa.
Le imprese ferroviarie sono obbligate ad istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami e a dare ampia ed esaustiva informazione a i passeggeri in merito alle modalità di funzionamento e utilizzo di tale servizio.
Le informazioni sulle procedure di reclamo sono di norma rese disponibili sul sito web delle imprese di trasporto e all’interno delle Condizioni generali di trasporto, ma devono essere accessibili anche agli utenti non utilizzatori del web.
Agli utenti dei servizi regionali o nazionali connotati da oneri di servizio pubblico, devono essere resi disponibili più canali per l’invio dei reclami, tra cui almeno:
Il regolamento (UE) n. 2021/782 (per eventi dal 7 giugno 2023) non prevede alcun diritto specifico relativamente al trasporto di animali, ad eccezione degli animali per l’assistenza alle persone con disabilità. Per gli altri casi, si applicano pertanto le Condizioni di trasporto dell’impresa ferroviaria, che devono essere rese note all’utente già prima del viaggio.
L’impresa ferroviaria alla quale è stato regolarmente inviato un reclamo è obbligata a rispondere entro un mese dalla ricezione dello stesso.
Solo in casi giustificati, entro tale termine, l’impresa di trasporto può comunicare al passeggero la data entro la quale riceverà una risposta motivata (comunque entro tre mesi dalla data di presentazione del reclamo).
In caso di mancata risposta entro tale termine o di risposta non soddisfacente, è possibile rivolgersi all’Autorità, inviando un reclamo di seconda istanza, o presentando un’istanza di conciliazione a seconda del risultato che si intende raggiungere (esercizio dei poteri sanzionatori o risoluzione di una controversia).
Sì:
L’Autorità non può intervenire direttamente in questi casi. L’igiene degli impianti sanitari, il mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento a bordo del treno e altri aspetti che attengono alla qualità del servizio, non rientrano tra le fattispecie tutelate direttamente dal regolamento (UE) n. 2021/782 (per eventi dal 7 giugno 2023), e non è pertanto possibile attivare i rimedi previsti a tutela dei diritti contemplati dal regolamento europeo.
In questi casi, è consigliabile verificare le Condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria che offre il servizio, in quanto talvolta, a fronte di tali disservizi, è prevista la corresponsione di un bonus. In ogni caso, i disservizi riscontrati possono essere segnalati all’impresa ferroviaria.
Le imprese ferroviarie sono tenute a controllare le loro prestazioni in base alle norme di qualità del servizio e, a tal fine, ogni due anni pubblicano una relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio sui loro siti web.
Inoltre, l’Autorità ha definito le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico che si applicano ai servizi oggetto di affidamento in data successiva a quella di entrata in vigore della regolazione dell’Autorità (9 febbraio 2018) e anche ai contratti di servizio stipulati in data precedente, per i quali si realizzi, ove prevista, una revisione. Spetta agli Enti affidanti (in particolare, le Regioni) il controllo del rispetto delle condizioni di qualità e l’applicazione all’impresa ferroviaria di eventuali penali.
No:
Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
No, l’Autorità non è competente in questi casi, pertanto è necessario rivolgersi direttamente all’impresa di trasporto.
No:
Eventuali pratiche commerciali scorrette possono, invece, essere segnalate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
No:
Il regolamento (UE) n. 2021/782 (per eventi dal 7 giugno 2023) prevede che il passeggero debba essere informato, già prima del viaggio, delle procedure per il recupero dei bagagli smarriti. Quindi è possibile rivolgersi all’Autorità soltanto in caso di mancata informazione su tali procedure. Il problema va risolto direttamente con il vettore, oppure occorre rivolgersi al Giudice o utilizzare, ove disponibili, strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR).
Si precisa che questo tipo di controversie non rientra nell’ambito di applicazione della Disciplina ADR dell’Autorità. È possibile, tuttavia, che altri organismi ADR accettino istanze di conciliazione anche per queste controversie.
Soltanto nel caso di risarcimento delle attrezzature per la mobilità per i passeggeri con disabilità, il citato regolamento prevede specifici diritti (vedere FAQ).
I servizi di trasporto con autobus cosiddetti ‘regolari’ sono quelli che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui la salita o la discesa dei passeggeri avvengono presso fermate prestabilite.
I servizi di trasporto con autobus cosiddetti ‘occasionali’ sono invece quelli la cui principale caratteristica è il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore.
Il regolamento (UE) n. 181/2011, concernente i diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, attribuisce differenti diritti ai passeggeri in funzione della distanza prevista del servizio.
In particolare, sono previsti più diritti per i passeggeri dei servizi di trasporto di distanza pari o superiore a 250 km.
In base al regolamento (UE) n. 181/2011, nel caso in cui il servizio di trasporto con autobus copra una distanza pari o superiore a 250 km, il vettore (o il gestore della stazione) è tenuto:
Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.
Per i servizi di trasporto con autobus che coprono una distanza pari o superiore a 250 km, il passeggero ha diritto al rimborso in caso di:
In presenza di tali circostanze, il vettore deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra:
Si specifica che il vettore deve attivarsi per offrire la scelta di cui sopra nel caso in cui la partenza avvenga da una stazione.
Se il vettore non offre tale scelta, il passeggero può chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, oltre a una somma pari al 50% del costo del biglietto. Tale somma deve essere corrisposta dal vettore entro un mese dalla richiesta.
Per i servizi di trasporto con autobus che coprono una distanza pari o superiore a 250 km e la cui la durata del viaggio sia superiore a tre ore, in caso di una cancellazione o di un ritardo alla partenza dalla stazione superiore a 90 minuti, il passeggero ha diritto gratuitamente:
Non si ha tuttavia diritto alla sistemazione in albergo qualora il ritardo sia causato da condizioni metereologiche avverse o da gravi catastrofi naturali.
In caso di servizi di trasporto con autobus che coprono tratte più brevi (inferiori a 250 km), la normativa europea non riconosce alcun particolare diritto all’assistenza.
Il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede indennizzo in caso di ritardo all’arrivo per il trasporto con autobus.
Se il passeggero, a causa di una cancellazione o di un ritardo di un servizio di trasporto con autobus di distanza pari o superiore a 250 km, perde un servizio di trasporto in coincidenza, il vettore o il gestore della stazione sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per informarlo sui collegamenti alternativi.
Tale informazione, ove possibile, è fornita per via elettronica al passeggero che ne abbia fatto richiesta e che abbia fornito i dati per essere contattato.
Se l’autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, il vettore deve assicurare la continuazione del servizio con un altro veicolo o il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.
Il vettore ha, in ogni caso, l’obbligo di fornire informazioni adeguate sul viaggio a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla distanza del servizio di trasporto.
Per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, è sempre possibile rivolgersi al giudice ordinario o utilizzare strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie.
Il regolamento (UE) n. 181/2011 garantisce ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo.
In particolare, nelle stazioni designate deve essere garantita assistenza gratuita per consentire alle persone disabili o a mobilità ridotta almeno di:
A bordo dell’autobus, la persona con disabilità o a mobilità ridotta ha diritto:
Per i servizi di trasporto con autobus che coprono tratte inferiori a 250 km, il regolamento (UE) n. 181/2011 riconosce solo alcuni diritti, e in particolare:
Tutti i soggetti coinvolti nel servizio di trasporto (l’impresa di trasporto, l’ente di gestione della stazione designata, l’agente di viaggio o l’operatore turistico) sono tenuti a cooperare al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, alle seguenti condizioni:
La prenotazione, l’emissione di un biglietto o la salita a bordo di un autobus può non essere consentita a persone con disabilità o a mobilità ridotta nei seguenti casi:
Il passeggero ha diritto ad essere informato delle ragioni del rifiuto.
In caso di negato imbarco per motivi legati alla sua disabilità o mobilità ridotta, il passeggero in possesso di regolare prenotazione che ha comunicato all’impresa di trasporto la necessità di assistenza con un preavviso di almeno 36 ore, ha diritto di scegliere tra:
No:
L’impresa di trasporto è tenuta:
No:
No:
No, perché il regolamento (UE) n. 181/2011 non prevede specifici diritti in materia. Il problema va segnalato al vettore.
No:
No:
Le segnalazioni all’Autorità su questi temi vengono comunque tenute in considerazione per l’attività di regolazione in base alle competenze attribuite dalla legge.
In caso di cancellazione o ritardo, il passeggero deve essere sempre informato dal vettore o dall’operatore del terminale, quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza originariamente previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti, non appena tale informazione è disponibile.
Se il servizio viene cancellato o in caso di ritardo alla partenza, ragionevolmente prevedibile da parte del vettore, di oltre 90 minuti, il passeggero può scegliere, in alternativa, tra:
Se la partenza viene cancellata o ritardata di oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi il passeggero in partenza da un terminale portuale ha anche diritto:
In tale circostanza il vettore offre gratuitamente:
Quando il ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, supera determinate soglie, che dipendono dalla durata del viaggio, il passeggero ha diritto ad una compensazione economica da parte del vettore.
In particolare, il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di:
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d), la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.
A titolo di esempio:
Non si ha diritto alla compensazione quando il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze straordinarie che impediscono l’esecuzione del servizio passeggeri, che non potevano essere ragionevolmente evitate.
La compensazione economica, inoltre, non spetta al passeggero con biglietti aperti finché l’orario di partenza non è specificato (fa eccezione il passeggero in possesso di un abbonamento), né al passeggero che è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto.
Infine, la compensazione economica non spetta se la cancellazione o il ritardo sono causati dallo stesso passeggero.
Sì, secondo le modalità di indennizzo fissate dal vettore indicate nelle Condizioni generali di trasporto.
Sulla base della metà del prezzo del trasporto.
Entro un mese dalla presentazione della domanda.
Mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni per il loro utilizzo sono flessibili (in termini di periodo di validità e di destinazione).
In ogni caso la compensazione deve essere effettuata in denaro, quando il passeggero lo richiede espressamente.
La compensazione è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo. Il vettore può prevedere, nelle sue Condizioni generali di trasporto, una soglia minima (non superiore a 6 euro) al di sotto della quale la compensazione non è prevista.
Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione, fornire un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta.
Se non è possibile portare a bordo una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta per rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa o dalle autorità competenti o per impossibilità d’imbarco dovuta alla progettazione della nave o all’infrastruttura e all’attrezzatura del porto, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile.
I vettori e gli operatori turistici forniscono gratuitamente assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nei porti e a bordo delle navi, anche durante l’imbarco e lo sbarco.
Per ricevere assistenza è necessario:
In ogni caso i vettori e gli operatori dei terminali sono tenuti a compiere ogni sforzo ragionevole per garantire la necessaria assistenza.
Si:
In ogni caso, il vettore dovrà compiere ogni sforzo ragionevole per assicurare che l’accompagnatore viaggi vicino alla persona assistita.
In caso di negato imbarco per motivi legati alla sua disabilità o mobilità ridotta, il passeggero in possesso di regolare prenotazione che ha notificato al vettore le sue esigenze di assistenza, ha diritto a scegliere tra:
Le informazioni devono essere facilmente accessibili fisicamente o anche on-line e in formati adeguati.
È consigliabile consultare il sito della compagnia con la quale si intende viaggiare, lo sportello dove si acquistano i biglietti, oppure telefonare l’ufficio competente o chiedere informazioni all’agenzia di viaggi.
Se la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità sono dovuti a cause imputabili al vettore o all’operatore del terminale, si ha diritto al risarcimento del danno e ad una attrezzatura temporanea sostitutiva adeguata.
I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di pagare un prezzo più alto per le prenotazioni o i biglietti. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta alle stesse condizioni di tutti gli altri passeggeri.
I vettori e gli operatori dei terminali predispongono condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, nonché delle persone che le accompagnano.
Il vettore o l’operatore del terminale è tenuto:
No:
No:
No:
No, non si applicano:
Il quadro normativo nazionale demanda a Regioni e Comuni (detti anche “soggetti competenti”) la fissazione delle regole di dettaglio per lo svolgimento del servizio taxi, e il controllo del loro rispetto.
In particolare, i soggetti competenti, nelle attività di organizzazione del servizio, stabiliscono:
Per migliorare il servizio e renderlo più efficiente e concorrenziale, Regioni e Comuni provvedono ad adeguarlo sulla base dei principi individuati dall’art. 37, comma 2, lett. m) del d.lgs. 201/2011 (anche, legge istitutiva dell’Autorità) e tenendo conto di quanto disciplinato con le Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022.
L’Autorità assiste Regioni e Comuni nel processo di applicazione di questi principi, nell’ambito del parere preventivo e obbligatorio espresso a seguito della richiesta da parte dei soggetti competenti. Nel caso in cui i soggetti competenti non si adeguino al parere reso (o nel caso in cui non provvedano a richiedere il rilascio del parere stesso), all’Autorità è specificamente attribuita la facoltà di rivolgersi al Giudice amministrativo per impugnare gli atti adottati dall’Ente in materia di servizio taxi ritenuti non conformi ai principi fissati dalla legge istitutiva dell’Autorità.
Di seguito si riepilogano i principi e criteri che Comuni e Regioni (soggetti competenti) devono applicare:
Le competenze dell’Autorità in materia di servizio taxi, definite dalla legge istitutiva dell’Autorità, si concretizzano nell’esercizio delle funzioni consultive mediante pareri preventivi rilasciati ai soggetti competenti (Comuni e Regioni), a seguito di richiesta obbligatoria da parte di questi ultimi, relativi all’adeguamento del servizio taxi ai principi sanciti dalla disposizione richiamata. Pertanto, si possono rivolgere all’Autorità le Regioni e i Comuni, con le richieste di parere che tali soggetti avanzano per l’adeguamento del servizio taxi.
Poiché l’Autorità non dispone di poteri di vigilanza e sanzionatori attivabili sulla base di istanze e segnalazioni sulla gestione del servizio, gli utenti, gli operatori o i soggetti terzi privati dovranno invece indirizzare le loro istanze, reclami e richieste di informazioni alla Regione o al Comune competente.
Prima dell’adozione degli atti di propria competenza che hanno incidenza sul sistema di regolamentazione del servizio taxi, e in particolare relativi a:
La richiesta di parere deve essere inoltrata all’Autorità di regolazione dei trasporti compilando il formulario di richiesta parere e trasmettendolo via PEC all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, oppure tramite posta raccomandata all’indirizzo: Autorità di regolazione dei trasporti – Via Nizza, 230 – 10126 Torino. Per quanto riguarda i documenti da allegare nella richiesta di parere si rimanda a quanto contenuto nell’annesso al formulario.
Ai fini della predisposizione dei documenti da allegare alla richiesta di parere in materia di servizio taxi (contingente, regolamento e qualità, tariffe) e dello sviluppo delle relative istruttorie, i soggetti competenti adottano come riferimento le Linee Guida di cui all’Allegato A alla delibera ART n. 46/2022, in quanto contengono indirizzi metodologici che, fin dalle fasi iniziali, assicurano che gli interventi adottati siano impostati in modo da poter garantire pienamente il rispetto dei principi fissati dalla legge, nonché facilitando le istruttorie condotte dagli Uffici dell’Autorità, con particolare riferimento a quelle relative all’espressione di un parere.
Per quanto riguarda i documenti da allegare nella richiesta di parere si rimanda a quanto contenuto nell’annesso al formulario.
Le Linee Guida non impongono una modifica degli assetti vigenti, definiti tramite atti amministrativi, (ad es. i bacini se già individuati, le modalità di organizzazione del servizio, il contingente, ecc.) ma forniscono la metodologia e gli elementi di indirizzo che i soggetti competenti applicano per valutare il permanere dell’adeguatezza del servizio vigente alle esigenze di mobilità.
Le Linee Guida (punti 32-33) prevedono che i Comuni e le Regioni sviluppino un apposito sistema di monitoraggio periodico del servizio taxi (semplificato in caso di Comuni con meno di 100.000 abitanti) e che inviino all’Autorità una relazione con gli esiti del monitoraggio (punto 39 delle Linee Guida) alla fine di ciascun anno (fatta eccezione per i Comuni con meno di 100.000 abitanti), fermo restando l’obbligo di trasmissione per tutti i Comuni in occasione della richiesta di parere.
L’Autorità effettua un monitoraggio periodico, su un campione di Comuni, al fine di reperire informazioni sui livelli di offerta del servizio taxi erogata, delle tariffe applicate e della qualità delle prestazioni: i dati raccolti sono pubblicati nella sezione “DATI e STATISTICHE” del sito istituzionale, nell’area dedicata a taxi e NCC. Tali informazioni, assieme a quelle pervenute nell’ambito delle richieste di parere o comunque rese disponibili dai Comuni e dalle Agenzie territoriali della mobilità, risultano utili, nell’ambito delle istruttorie sottese al rilascio del citato parere, a verificare la corrispondenza del livello del servizio rispetto alle esigenze di mobilità espresse nei diversi contesti urbani.
Nella Banca Dati Trasporti dell’Autorità, disponibile alla sezione “DATI e STATISTICHE” del sito istituzionale dell’Autorità, sono riportate informazioni sul settore Taxi e NCC liberamente consultabili. Per quanto riguarda ulteriori informazioni inerenti alla popolazione, dimensione territoriale dei comuni, classificazione dei comuni in base alla densità turistica, ecc., si rimanda ai dati resi disponibili dall’ISTAT.
La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto da parte dell’Autorità per risolvere disservizi o sanzionare inadempimenti. Non rientrano pertanto tra le competenze dell’Autorità eventuali interventi diretti a seguito di istanze o segnalazioni provenienti da parte dei singoli operatori e utenti.
Tuttavia, nell’esercizio della generale funzione di monitoraggio e verifica delle condizioni di svolgimento del servizio taxi, in linea con i principi della concorrenza e del rafforzamento del diritto alla mobilità dei cittadini-utenti e ai fini della propria azione amministrativa, l’Autorità tiene conto delle istanze pervenute nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza e, se ritenuto opportuno, effettua segnalazioni ai soggetti competenti.
La legge istituiva dell’Autorità non le attribuisce competenze sul settore dei servizi NCC. Pertanto, per tali servizi si deve fare riferimento esclusivamente agli Enti territoriali competenti (Regioni e Comuni).
Nell’ambito delle Linee Guida, i servizi non di linea devono essere considerati dai soggetti competenti (Comuni e Regioni), unitamente ai servizi di TPL, nella fase di valutazione dell’adeguatezza dell’offerta di trasporto ai fini del soddisfacimento delle esigenze della domanda. Peraltro, nella nota introduttiva all’Allegato A alla Delibera n. 146/2021 del 4 novembre 2021 – con la quale è stato avviato il procedimento volto a definire le “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali” e indetta la consultazione pubblica – cui si rimanda, è stato specificato come, nel procedimento per la definizione delle Linee guida, si è tenuto conto anche della recente evoluzione del mercato dei servizi non di linea, che ha visto affacciarsi nuovi operatori su piattaforma, con effetti potenzialmente “dirompenti” dell’attuale scenario del trasporto pubblico locale nel suo complesso. Ad ogni modo, si specificava che, anche se vi può essere il rischio di una erosione del mercato da parte di eventuali nuovi entranti, la modifica dei comportamenti degli utenti (anche a causa della pandemia) può comportare una espansione della domanda per servizi digitali ed integrati che rappresenta un’opportunità già colta, in questi anni, sia da organizzazioni di tassisti sia da singoli titolari di licenza, tramite l’efficientamento del processo di acquisizione della chiamata. In tal senso si è osservato l’incremento della digitalizzazione dei processi di prenotazione, pagamento e di espressione del gradimento di qualità (feedback).
Con riferimento specifico alle piattaforme tecnologiche, fermo restando che la legge istitutiva dell’Autorità le attribuisce competenze esclusivamente in materia di servizio taxi, l’obiettivo delle Linee Guida (in particolare, punti 37 e 43-44) consiste nel favorire un incremento dell’efficienza del servizio taxi, accogliendo le nuove opportunità rese disponibili dall’innovazione tecnologica tramite le piattaforme digitali, che si configurano come canale aggiuntivo ai tradizionali canali di acquisizione delle corse e che non possono subire limitazioni dalla organizzazione del servizio definita, oltre che da Regioni e Comuni, anche da soggetti terzi (come ad esempio nel caso della mancata individuazione da parte dei gestori aeroportuali di apposite area per l’attesa e il prelevamento dei passeggeri che hanno prenotato il servizio a mezzo di App).
Con delibera n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, approvata con D.P.C.M. 4 febbraio 2025, nel testo consolidato con le integrazioni approvate con la delibera n. 1/2025 del 9 gennaio 2025, e pubblicata il 19 febbraio 2025, nonché integrata con determina del Segretario generale n. 24/2025 del 17 marzo 2025, l’Autorità ha provveduto a definire l’aliquota del contributo relativo all’anno 2025 e le modalità di dichiarazione e versamento dello stesso.
Ai sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025 è pari allo 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024.
Sì, l’articolo 2, comma 16, della delibera n. 183/2024 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00). Ciò mira ad evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
No, le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2024 non sono tenute alla contribuzione. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2025, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.
Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la delibera n. 183/2024, come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 24/2025, ha previsto che dal totale dei ricavi sono esclusi:
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi vengono esclusi i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a consorzi che prestino servizi di trasporto.
Sì, per evitare duplicazioni di contribuzione, dal totale dei ricavi sono esclusi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo.
Sì, sempre nell’ottica di evitare duplicazioni di contribuzione, si possono escludere i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o dry lease), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.
Sì, i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.
Sì, i gestori di infrastrutture portuali escludono dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali escludono inoltre gl’importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell’esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata.
Le imprese meramente autorizzate all’effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio, escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.
A favore dei gestori di infrastrutture autostradali la delibera n. 183/2024 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi: (i) i proventi derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all’utenza.
Sì, a beneficio dei soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), è prevista l’esclusione, dal totale dei ricavi, delle seguenti componenti: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all’ambito di competenza dell’Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
I soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci escludono i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l’autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.
A favore degli operatori economici eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima la delibera n. 183/2024 prevede che questi escludano dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
A favore dei soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, la delibera n. 183/2024 prevede la possibilità di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Quanto all’individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni via mare e via aerea il medesimo articolo 2, comma 14 della delibera n. 183/2024 rinvia alle regole stabilite, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per i vettori aerei.
In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
In caso di ricavi generati da attività svolte in parte su territorio italiano e in parte su territorio estero, va individuata ed esclusa la quota ricavi generata nello svolgimento dell’attività all’estero. Viceversa, va individuata ed inclusa, ai fini del calcolo del contributo, la quota di ricavi conseguita nel territorio italiano. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri e/o merci (su strada o ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.
Il disposto dell’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha escluso la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall’anno 2024.
Si evidenzia che, data la specifica finalità perseguita dalla norma, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici). Pertanto, gli operatori del settore dell’autotrasporto merci che hanno conseguito ricavi derivanti da prestazioni connesse a servizi logistici, ovvero ad una o più delle altre attività elencate all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 183/2024, sono comunque tenuti per il 2025 all’adempimento dichiarativo di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 183/2024.
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2025, data di pubblicazione della delibera n. 183/2024, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
a) per il trasporto passeggeri:
a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972;
b) per il trasporto merci:
b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
b2) trasporto internazionale, attraverso l’applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.
Le imprese con fatturato superiore a € 7.000.000,00 (settemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all’Autorità, entro il 15 maggio 2025, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa, allegando copia del documento di identità.
In simili circostanze, deve provvedere all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo il rappresentante fiscale dell’impresa o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta.
Le imprese consorziate con fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi di ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto che li esentino dalla corresponsione del contributo, sono comunque tenute ad effettuare la dichiarazione, avvalendosi del servizio messo a disposizione dall’Autorità entro il 15 maggio 2025, dando particolare evidenza dei dati anagrafici ed economici sia della società consorziata che del Consorzio di appartenenza. Ciò, soprattutto, nell’ottica di rappresentare eventuali ricavi derivanti da attività svolte al di fuori del perimetro consortile.
Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Rimane in capo all’Autorità il potere sanzionatorio – ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero.
Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l’operatore economico entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo di interessi di mora.
punto 18 della determina del Segretario generale n. 24/2025 del 17 marzo 2025, prevede che, a corredo della dichiarazione, debba essere sottoscritto e depositato un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Qualora tali esclusioni siano superiori alla soglia del 20% del fatturato e l’operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) si renderà necessario produrre un’attestazione sottoscritta, a scelta dell’operatore economico, dalla società di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto.
Nel caso in cui l’operatore economico non abbia già nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale, oppure il collegio sindacale, in quanto non risulta obbligato in base alla legge e non ha comunque provveduto su base volontaria, allora dovrà necessariamente conferire uno specifico incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.
Si precisa che l’attestazione deve avere ad oggetto esclusivamente il citato prospetto analitico di dettaglio delle esclusioni, sia con riferimento alla correttezza formale degli importi esposti ed alla loro riconducibilità alle registrazioni contabili ed al bilancio d’esercizio, che alla loro sostanziale conformità rispetto a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, integrata dalla determina del Segretario generale n. 24/2025 del 14 marzo 2025.
Laddove applicabile, si richiama il Documento di Ricerca n. 250 “Procedure richieste dalla società (incarichi di agreed-upon procedures)” pubblicato a dicembre 2022 da Assirevi – Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale che, a sua volta, recepisce quanto previsto dallo Standard ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures” emanato ad aprile 2020 da IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board.
Tali regole rivestono carattere generale e sono indirizzate a tutti gli operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica e dall’ubicazione della sede legale.
Quanto, invece, al trasporto aereo e marittimo internazionale di passeggeri e/o merci, ai fini dell’individuazione della parte di origine/destinazione/scalo in Italia e con riferimento al regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1 e n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, della delibera dell’Autorità n. 183/2024 potrà essere elaborata assumendo a riferimento i dati indicati nel Quadro VE “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” della pertinente dichiarazione IVA, nonché, in assenza di puntuali criteri per la quantificazione della percorrenza nel territorio nazionale, le percentuali forfetarie richiamate dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.
L’Autorità si riserva di condurre in ogni momento attività di verifica e di accertamento delle dichiarazioni contenenti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Al fine di evitare future richieste documentali in fase di controllo, si raccomanda di fornire ogni informazione e documentazione utile a supportare quanto dichiarato.
Il contributo per l’anno 2025 deve essere versato in misura pari a due terzi dell’importo entro e non oltre il 15 maggio 2025; il terzo residuo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2025.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio pagoPA, disponibile anche nella sezione “Servizi on-line” al link https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l’anno di riferimento del contributo (“2025”); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (contributo ART).
Se il versamento viene materialmente eseguito da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere chiaramente formalizzati in via separata per le singole società.
Il mancato o parziale pagamento del contributo, entro i termini del 15 maggio 2025 per l’acconto relativo a due terzi dell’importo e del 31 ottobre 2025 per il saldo finale, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza dei termini per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto.
In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.
Per informazioni generali o supporto di carattere operativo scrivere a:
info-contributo@autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Per trasmettere istanze o comunicazioni di carattere formale e/o aventi valore legale che devono essere registrate dal protocollo generale scrivere a:
autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it, indirizzo di posta elettronica certificata.
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