E’ possibile presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità in caso di violazione dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, con autobus, marittimo e per vie navigabili interne sanciti dai Regolamenti europei.
ATTENZIONE: il reclamo è volto all’esercizio dei poteri sanzionati dell’Autorità stessa nei confronti dei vettori o dei gestori di stazioni, autostazioni, terminali portuali, mentre per far valere delle richieste economiche sono disponibili le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution).
Il passeggero può inoltrare il proprio reclamo all’Autorità – direttamente, o tramite un proprio delegato, incluse le associazioni rappresentative – solo dopo aver presentato reclamo all’impresa di trasporto, utilizzando i corretti canali (di norma segnalati sul sito web dell’impresa di trasporto e/o nelle condizioni generali di trasporto):
TEMPISTICHE
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Un reclamo può essere presentato all’Autorità secondo le modalità di seguito indicate:
MODALITA’
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Consulta l’elenco dei motivi per cui è possibile presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità. Se non trovi la voce d’interesse, consulta le ‘Frequently asked questions – FAQ’.
Nota bene: l’attività di valutazione dei reclami di seconda istanza non è finalizzata a soddisfare le richieste economiche dei passeggeri (rimborsi, indennizzi, risarcimenti), né a fornire assistenza legale o servizi di consulenza. Per risolvere una controversia e far valere le proprie richieste anche economiche in maniera diretta, il passeggero può avvalersi delle modalità extragiudiziali di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR), nonché delle ordinarie vie legali dinanzi all’Autorità giudiziaria competente. |
Il reclamo inoltrato all’Autorità, presentato con le corrette modalità, attiva le verifiche per l’accertamento di possibili violazioni dei diritti dei passeggeri e l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dei decreti legislativi n. 70/2014, 169/2014 e 129/2015, nei confronti delle imprese che, a seguito degli accertamenti, dovessero risultare inadempienti.
L’Autorità può attivarsi anche d’ufficio e ha il potere di acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle infrastrutture o da qualsiasi altro soggetto interessato, informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni.
Al termine delle verifiche di competenza, l’Autorità comunica al passeggero, ai fini della trasparenza, l’archiviazione del reclamo o l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Tutti i provvedimenti con cui l’Autorità ha avviato e concluso procedimenti sanzionatori sono disponibili nella sezione Delibere.
L’Autorità valuta reclami e segnalazioni degli utenti anche con l’obiettivo di contribuire al monitoraggio della qualità dei servizi offerti e al fine di prevenire futuri disservizi, nonché per l’esercizio delle sue funzioni di regolazione.
In particolare, tra l’altro, l’Autorità provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizi e infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi.
Per maggiori informazioni sulle funzioni e i poteri dell’Autorità si rimanda alla sezione Che cosa fa l’Autorità.
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